TERMINI E CONDIZIONI DI ACQUISTO

1 DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni:

(a) per "Leggi antischiavitù" si intendono tutti gli statuti, le leggi delegate, i regolamenti, le comande, le direttive, i trattati, i decreti e le leggi (ivi comprese leggi del diritto consuetudinario, sentenze, richieste, ordinanze o decisioni emanate da qualsiasi corte, ente regolatore o tribunale) in vigore in qualsiasi parte del mondo che riguardano la lotta alla schiavitù, alla servitù, al lavoro forzato o obbligatorio e/o al traffico di esseri umani, ivi compresa la Legge sulla schiavitù moderna del Regno Unito (Modern Slavery Act) del 2015.

(b) per "Società" si intende Honda Motor Europe Limited.

(c) per "Contratto" si intende qualsiasi contratto disciplinato dalle presenti Condizioni.

(d) per "Leggi sulla protezione dei dati" si intendono tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati, trattamento dei dati personali e privacy, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

i) la Legge sulla protezione dei dati del Regno Unito (Data Protection Act) del 2018;

ii) il Regolamento (UE) 2016/679, ossia il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), e il GDPR del Regno Unito (GDPR UK); e

iii) la Normativa di recepimento della Direttiva CE in materia di privacy e comunicazioni elettroniche del Regno Unito (Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations) del 2003 (così come eventualmente di volta in volta modificata).

 

(e) per "Beni" si intendono i beni descritti nella Comanda.

(f) per "Società Honda" si intende (i) la Società, (ii) qualsiasi holding al momento detenuta dalla Società e (iii) qualsiasi consociata al momento detenuta dalla Società o da una qualunque holding della Società ("holding" e "consociata" avranno, rispettivamente, il significato di cui all'Articolo 1159 della Legge sulle società del Regno Unito (Companies Act) del 2006).

(g) per "Diritti di proprietà intellettuale" si intendono tutti i brevetti, i diritti sulle invenzioni, i diritti d'autore, i marchi commerciali, i diritti di avviamento o di intentare un'azione per commercializzazione ingannevole o concorrenza sleale, i diritti sui disegni, i diritti sul software, i diritti sulle banche dati, i diritti sulla topografia, i diritti morali, i diritti sulle informazioni riservate (compresi il know-how e i segreti commerciali) e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, registrato o non registrato, comprese tutte le domande per il riconoscimento di tali diritti, in qualsiasi parte del mondo.

(h) per "Comanda" si intende la comanda di acquisto emesso dalla Società nei confronti del Fornitore.

(i) per "Servizi" si intendono i servizi descritti nella Comanda.

(j) per "Specifiche" si intende la descrizione tecnica (se presente) dei Beni o Servizi indicati o a cui si fa riferimento nella Comanda.

(k) per "Fornitore" si intende il destinatario specificato nella Comanda.

2 ACCETTAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI

(1) La Comanda viene effettuata a dipendenza dei presenti Termini e condizioni ("Condizioni"), a meno che la Società e il Fornitore non abbiano concordato altre condizioni, pattuite o incorporate mediante (a) accordo o (b) nell'ambito di una qualsiasi trattativa tra la Società e il Fornitore ("Condizioni Prevalenti"), nel qual caso, in presenza di un eventuale conflitto tra le presenti Condizioni e le Condizioni Prevalenti, prevarranno queste ultime. In assenza di Condizioni Prevalenti, in dipendenza delle Clausole 2(3) e 2(5), nessuna modifica alle presenti Condizioni sarà valida ed efficace a meno che non venga effettuata per iscritto e firmata da o per conto sia della Società che del Fornitore.

(2) Una Comanda costituisce un'offerta di acquisto da parte della Società di Beni o Servizi soggetti alle presenti Condizioni. Qualora il Fornitore accetti la Comanda (verbalmente o per iscritto o avviandone l'esecuzione), verrà stipulato un Contratto sulla base delle presenti Condizioni. Qualsiasi controfferta da parte del Fornitore si riterrà validamente accettata solo se detta accettazione viene effettuata per iscritto e firmata da un rappresentante debitamente autorizzato della Società.

(3) Successivamente all'accettazione da parte del Fornitore, la Società avrà il diritto di modificare, in misura ragionevole, la quantità, la qualità o il design dei Beni o dei Servizi. In tal caso, il prezzo e la consegna saranno soggetti a un conseguente adeguamento così come ragionevole in virtù di detta modifica. Tali modifiche dovranno essere effettuate per iscritto e firmate per conto della Società.

(4) Qualsiasi addebito minimo applicato dal Fornitore dovrà essere notificato alla Società il prima possibile successivamente alla ricezione della Comanda. La Società si riserva il diritto di dare disposizione al Fornitore di fornire la quantità massima rientrante in tale addebito minimo.

(5) Salvo altrimenti concordato per iscritto dalla Società, il prezzo da pagare per i Beni e/o i Servizi sarà quello indicato nella Comanda.

(6) La Società confida sull'esperienza del Fornitore laddove la Società abbia richiesto al Fornitore i suoi consigli o suggerimenti.

3 CONSEGNA

(1) I Beni (debitamente etichettati e imballati e protetti in modo tale da giungere a destinazione in buone condizioni) dovranno essere consegnati ad opera del Fornitore a suo rischio e spese, e i Servizi dovranno essere eseguiti nel luogo indicato nella Comanda o nell'eventuale altro luogo concordato per iscritto dalle parti.

(2) Qualora richiestole dal Fornitore, la Società dovrà restituire al Fornitore qualsiasi materiale da imballaggio riutilizzabile a rischio e spese del Fornitore.

(3) Il tempo costituisce un elemento fondamentale rispetto alla consegna dei Beni e all'esecuzione dei Servizi. La Società si riserva il diritto di annullare, in tutto o in parte, la Comanda in questione senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore qualora i Beni non vengano consegnati o i Servizi non vengano eseguiti entro il termine specificato nella Comanda.

Nel caso di una siffatta cancellazione, la Società avrà la facoltà di:

(a) restituire al Fornitore, a rischio e spese del Fornitore, gli eventuali Beni già consegnati secondo quanto qui previsto che risultano non praticamente e commercialmente utilizzabili;

(b) richiedere al Fornitore di cessare eventuali Servizi che il Fornitore ha già iniziato ad eseguire secondo quanto qui previsto che risultano non praticamente e commercialmente utilizzabili;

(c) recuperare dal Fornitore eventuali somme pagate dalla Società in relazione a tali Beni e/o Servizi; e

(d) ricevere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese aggiuntive ragionevolmente sostenute dalla Società per ottenere altri Beni e/o Servizi in sostituzione di quelli rispetto ai quali il Contratto è stato risolto.

(4) La Società avrà la facoltà, a propria discrezione, di accettare o meno eventuali Beni consegnati in eccesso rispetto alle quantità specificate nella Comanda. In caso di mancata accettazione, tali Beni verranno restituiti dalla Società a rischio e spese del Fornitore. Eventuali spese di deposito in merito saranno a carico del Fornitore.

(5) La Società si riserva il diritto di non accettare la consegna in conto vendita.

(6) Tutti i Beni consegnati e i Servizi eseguiti saranno soggetti all'ispezione e all'approvazione della Società. Gli eventuali Beni respinti dalla Società in quanto non conformi alla Comanda saranno restituiti a rischio e spese del Fornitore.

4 RISCHIO E PROPRIETÀ

(1) Salvo altrimenti indicato nella Comanda, ogni rischio relativo ai Beni rimarrà in capo al Fornitore fino al momento della consegna dei Beni alla Società. Il Fornitore dovrà scaricare i Beni a proprio rischio così come indicato dalla Società.

(2) La proprietà dei Beni passerà in capo alla Società al momento della consegna, fatto salvo qualsivoglia diritto di rigetto che possa spettare alla Società in dipendenza delle presenti Condizioni o del diritto comune.

5 PREZZO E PAGAMENTO

(1) Salvo altrimenti specificato nella Comanda, il prezzo dovrà essere pagato entro il 30 del mese di calendario successivo al mese in cui i Beni sono stati consegnati (in conformità alla Clausola 3) o in cui è stata completata l'esecuzione dei Servizi.

(2) Salvo altrimenti concordato per iscritto dalle parti, non sarà a carico della Società alcun costo di trasporto né alcun costo di imballo o imballaggio in scatole, gabbie, fusti, casse, contenitori o altri materiali da imballaggio.

(3) Qualora il Fornitore consegni i Beni o esegua i Servizi prima della data concordata o specificata dalla Società, la Società si riserva il diritto di ritardare il pagamento fino alla relativa data di scadenza prevista dal Contratto.

(4) Fatto salvo qualsiasi altro diritto o rimedio, la Società si riserva il diritto di compensare qualsiasi importo che risulti in un qualsiasi momento alla stessa dovuto dal Fornitore con qualsiasi importo da essa dovuto al Fornitore in dipendenza del Contratto.

6 GARANZIA

(1) Il Fornitore garantisce alla Società di disporre di un titolo di proprietà valido e sufficiente relativamente ai Beni.

(2) Il Fornitore garantisce alla Società che i Beni e/o i Servizi:

(a) saranno conformi alla qualità, alla quantità, alla descrizione e agli altri dettagli riportati nella Comanda e nelle Specifiche;

(b) saranno conformi a tutti i disegni, le descrizioni e le specifiche forniti al Fornitore dalla Società, nonché a tutti i campioni e alle forniture precedentemente approvati dalla Società;

(c) presenteranno materiali e una lavorazione di qualità;

(d) saranno di qualità soddisfacente e idonei agli usi previsti così come espressamente o implicitamente resi noti al Fornitore;

(e) saranno privi di qualunque difetto nei materiali, nella lavorazione e nell'installazione per il periodo indicato nella Comanda o nelle Specifiche (o, laddove non sia riportato alcun periodo di tal tipo, per 24 mesi dalla data di consegna (nel caso di Beni) o dalla data di completamento dell'esecuzione (nel caso di Servizi));

(f) saranno conformi alle norme e ai regolamenti di qualsiasi ente governativo o altro organismo di regolamentazione specificati nella Comanda o nelle Specifiche; e

(g) rispetteranno tutte le leggi applicabili in vigore in quel momento all'interno di qualsiasi stato avente relativa giurisdizione notificato dalla Società al Fornitore.

(3) Il Fornitore garantisce altresì alla Società che i Servizi verranno eseguiti utilizzando tutte le competenze, la cura e la diligenza ragionevoli.

(4) Fatta salva la Clausola 6(2), il Fornitore garantisce che la sicurezza dei Beni sarà quella che le persone hanno generalmente il diritto di aspettarsi e che i Beni saranno, sotto tutti gli aspetti, conformi alle eventuali normative pertinenti che possano risultare emanate in dipendenza della Legge sulla tutela dei consumatori del Regno Unito (Consumer Protection Act) del 1987 al momento della consegna (a prescindere dal fatto che tali normative siano in quel momento in vigore o meno).

(5) Fatta salva la Clausola 6(4), il Fornitore dovrà garantire che i Beni siano correttamente etichettati in conformità a tutti gli standard di sicurezza pertinenti nonché alle normative e/o ai requisiti applicabili ai Beni.

(6) Il Fornitore dovrà fornire istruzioni complete e adeguate in relazione all'assemblaggio, all'installazione e/o all'utilizzo dei Beni in modo tale da garantire che i Beni siano, per quanto possibile, sicuri e non presentino rischi per la salute di alcuna persona durante l'uso.

(7) Tutti i Beni saranno soggetti all'ispezione e all'approvazione da parte della Società, che dovrà provvedere a effettuarle entro un termine ragionevole dalla consegna dei Beni o dall'esecuzione dei Servizi. Qualora i Beni o i Servizi non siano conformi, sotto tutti gli aspetti, al Contratto, la Società avrà il diritto di:

(a) rifiutare i Beni o i Servizi anche se li ha già pagati. Gli eventuali Beni rifiutati saranno detenuti a rischio del Fornitore e restituibili a spese del Fornitore;

o

(b) organizzare la riparazione, sostituzione o riesecuzione dei Beni o Servizi non conformi in modo tale che soddisfino i requisiti di cui sopra, addebitando al Fornitore il costo del relativo intervento necessario sostenuto dalla Società.

(8) Le disposizioni di cui nella presente Clausola 6 rimarranno in vigore anche successivamente a qualsiasi consegna, ispezione, accettazione, pagamento o esecuzione effettuati in dipendenza del Contratto e si estenderanno a qualsiasi Bene o Servizio sostitutivo, riparato, succedaneo o correttivo fornito dal Fornitore.

7 ISPEZIONE, TEST E CERTIFICAZIONE

(1) Prima di spedire i Beni, il Fornitore dovrà ispezionarli o testarli accuratamente per verificarne la conformità alle Specifiche e a tutti gli standard di sicurezza pertinenti nonché alle normative e/o ai requisiti applicabili ai Beni e, su richiesta, dovrà fornire una copia della scheda di prova certificata dal Fornitore come copia autentica.

(2) Il Fornitore dovrà, su richiesta, fornire tutti i mezzi ragionevoli per consentire alla Società o ai soggetti autorizzati dalla Società di ispezionare o testare i Beni durante o al termine del relativo processo di fabbricazione.

(3) Qualora, durante l'ispezione o il test, emerga che i Beni non sono conformi ai requisiti della Società, la Società dovrà informare il Fornitore in merito e il Fornitore dovrà adottare le eventuali misure necessarie per garantire tale conformità.

8 PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEL FORNITORE

(1) Il Fornitore garantisce che la vendita o l'utilizzo dei Beni e/o dei Servizi non violerà alcun Diritto di proprietà intellettuale di terzi. Il Fornitore dovrà sempre risarcire e tenere indenne la Società rispetto a tutte le passività dirette, indirette e consequenziali (incluse perdite di profitti, perdite di affari, svalutazione dell'avviamento e perdite simili), nonché rispetto a tutte le rivendicazioni, le perdite, i costi e le spese (incluse le spese legali e altre spese ed emolumenti professionali) risultanti da qualsiasi violazione effettiva o presunta di un qualunque Diritto di proprietà intellettuale di terzi derivante dalla vendita o dall'utilizzo dei Beni e/o dei Servizi.

(2) Nel caso in cui venga presentata una siffatta azione o rivendicazione nei confronti della Società, la Società dovrà prontamente informare il Fornitore in merito, il quale dovrà collaborare pienamente con la Società e assisterla attivamente nella difesa contro tale azione o rivendicazione.

9 PROPRIETÀ INDUSTRIALE DELLA SOCIETÀ

(1) Tutti i modelli, gli stampi, le maschere, gli strumenti, gli impianti, i campioni e i materiali, nonché tutti i progetti, i design, i disegni e gli altri documenti inviati dalla Società al Fornitore in relazione alla fabbricazione dei beni comandati rimarranno di proprietà della Società e dovranno essere mantenuti riservati e utilizzati esclusivamente per la fornitura dei Beni e/o dei Servizi. Il Fornitore dovrà, a proprie spese, stipulare e garantire il mantenimento di una polizza di assicurazione contro tutti i rischi in relazione a tutti codesti elementi forniti dalla Società.

(2) La Comanda viene effettuato con l'intesa che tutti i Diritti di proprietà intellettuale:

(a) relativi a tutti i Beni appositamente fabbricati per la Società;

(b) derivanti dall'esecuzione dei Servizi; e

(c) relativi a qualsiasi miglioramento o sviluppo dei Beni che il Fornitore possa apportare o suggerire, appartengano alla Società. Il Fornitore non dovrà fornire a terzi tali Beni appositamente fabbricati per la Società, né dovrà utilizzare altrimenti detti Diritti di proprietà intellettuale senza il previo consenso scritto della Società.

10 INFORMAZIONI RISERVATE

Il Fornitore, ivi compresi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i suoi dipendenti, amministratori, appaltatori, ecc., dovrà mantenere il massimo riserbo su tutto il know-how tecnico o commerciale, le specifiche, le invenzioni, i processi o le iniziative aventi natura riservata che sono stati divulgati al Fornitore dalla Società o dagli agenti della stessa, nonché su qualsiasi altra informazione riservata riguardante l'attività o i prodotti della Società che il Fornitore possa ottenere. Il Fornitore dovrà limitare la divulgazione di tale materiale riservato unicamente ai propri dipendenti che necessitano di conoscerlo ai fini dell'adempimento degli obblighi del Fornitore nei confronti del cliente.

11 FORZA MAGGIORE

La Società potrà posticipare la data di consegna dei Beni o di esecuzione dei Servizi o di pagamento, nonché annullare la Comanda o qualsiasi parte dello stesso non ancora evasa senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore qualora l'esigenza della Società di ottenere i Beni o i Servizi venga al momento meno o qualora l'attività della Società subisca un'interruzione a causa di incendi, scioperi, serrate o altre vertenze sindacali, atti o restrizioni imposti da qualsiasi governo o autorità pubblica, guerre, scoppio di ostilità di qualunque tipo o qualsiasi altra questione al di fuori del controllo della Società.

12 INDENNIZZO

Il Fornitore dovrà sempre risarcire interamente e tenere indenne la Società e qualsiasi Società Honda rispetto a tutte le passività dirette, indirette e consequenziali (incluse perdite di profitti, perdite di affari, svalutazione dell'avviamento e perdite simili), nonché rispetto a tutte le rivendicazioni, le perdite, i costi e le spese (incluse le spese legali e altre spese ed emolumenti professionali) in presenza di eventuali circostanze che comportino una negligenza da parte del Fornitore o dei suoi dipendenti o agenti o altro o derivanti da o correlati ai Beni e/o ai Servizi o a qualsiasi violazione da parte del Fornitore di una qualunque delle presenti Condizioni. Fatto salvo il suo carattere generale, l'indennizzo di cui sopra si estenderà alla copertura di quanto segue:

(a) qualsiasi inadempienza o ritardo nella consegna dei Beni;

(b) qualsiasi difetto presente nei Beni o nella loro progettazione o fabbricazione;

(c) qualsiasi difetto presente nei Servizi; e

(d) qualsiasi rivendicazione avanzata nei confronti di qualsiasi Società Honda a dipendenza dei termini riportati nel Libretto di manutenzione e garanzia di tale Società Honda che sia imputabile (direttamente o indirettamente) a un difetto presente nei Beni o nella loro progettazione o fabbricazione o a un difetto presente nei Servizi.

13 ASSICURAZIONE

Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere pienamente valida ed efficace per 6 anni dalla scadenza o risoluzione del Contratto un'assicurazione di responsabilità civile prodotti e, ove opportuno, un'assicurazione di responsabilità civile professionale per un importo, nonché sea dipendenza dei termini e con gli assicuratori eventualmente specificati dalla Società o altrimenti ragionevolmente accettabili per la Società, impegnandosi altresì, su richiesta della Società, a fornire le prove dell'esistenza di tali polizze di assicurazione e del pagamento dei relativi premi previsti ai fini della loro ispezione da parte della Società.

14 RISOLUZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ

(1) Fatti salvi gli eventuali altri diritti di cui la Società possa godere, la Società potrà risolvere il Contratto qualora:

(a) il Fornitore commetta una qualsiasi violazione continuativa o sostanziale di una qualsiasi delle presenti Condizioni e, laddove sia possibile porre rimedio a tale violazione, il Fornitore non vi ponga rimedio entro 14 giorni dal ricevimento di una notifica scritta da parte della Società in cui siano riportati tutti i dettagli relativi alla violazione e venga richiesto di porvi rimedio;

(b) venga nominato un curatore (o un funzionario analogo) oppure un creditore ipotecario prenda possesso di un qualsiasi bene o di una qualsiasi proprietà del Fornitore;

(c) il Fornitore (ove sia una società di capitali) addivenga a un concordato preventivo volontario (o un accordo simile) con i propri creditori o sia sottoposto a una procedura di insolvenza in una qualsiasi giurisdizione o sia messo in liquidazione o venga nominato un curatore rispetto ai suoi beni;

(d) il Fornitore (ove sia una persona fisica o una società di persone) addivenga a un concordato preventivo con i propri creditori o venga emesso nei suoi confronti un provvedimento di nomina di un curatore fallimentare o venga presentata nei suoi confronti un'istanza di fallimento; o

(e) il Fornitore cessi, o minacci di cessare, il proseguimento della propria attività.

(2) Alla risoluzione del Contratto:

(a) il Fornitore dovrà restituire tutti i beni di proprietà della Società e, qualora non vi provveda, la Società potrà accedere ai locali del Fornitore e prendere possesso di detti beni. Fino a che i beni non saranno stati restituiti, il Fornitore sarà l'unico responsabile della loro custodia e non dovrà utilizzarli per alcuno scopo. In caso di fallimento o insolvenza, il Fornitore si impegna a notificare alle autorità competenti i beni di proprietà della Società;

(b) i diritti, i rimedi, gli obblighi e le responsabilità maturati dalle parti rimarranno invariati, compreso il diritto di richiedere il risarcimento dei danni in relazione a qualsiasi violazione esistente alla data di risoluzione o prima di tale data; e

c) le clausole che, espressamente o implicitamente, hanno efficacia successivamente alla risoluzione continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci.

15 PUBBLICITÀ

Il Fornitore non potrà, senza il previo consenso scritto della Società, pubblicizzare o annunciare pubblicamente che fornisce Beni o Servizi alla Società.

16 LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

(1) Nulla di quanto riportato nelle presenti Condizioni limiterà o escluderà la responsabilità della Società in caso di morte o lesioni personali dovute a negligenza, frode o falsa dichiarazione fraudolenta da parte della Società.

(2) Fatta salva la Clausola 16(1):

(a) la Società non sarà responsabile nei confronti del Fornitore, in ambito contrattuale, per atto illecito (inclusa la negligenza), per violazione di obblighi legali o altro, in relazione a qualsiasi perdita di profitti o contratti o a qualsiasi perdita indiretta o consequenziale derivante da negligenza, violazione del contratto o altro; e

(b) la responsabilità complessiva della Società nei confronti del Fornitore in relazione a tutte le altre perdite derivanti da o correlate al Contratto non potrà superare il prezzo da pagarsi in dipendenza del Contratto.

17 CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE ANTICORRUZIONE

(1) Il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi, le normative e i provvedimenti applicabili in materia di anticorruzione, inclusa la Legge anticorruzione del Regno Unito (Bribery Act) del 2010, e dovrà adottare e mantenere delle proprie politiche e procedure (comprese le procedure adeguate di cui alla Legge anticorruzione del Regno Unito (Bribery Act) del 2010) per garantire la propria conformità a tali leggi, normative e provvedimenti, nonché per farli rispettare, ove opportuno.

(2) Il Fornitore dovrà garantire che qualsiasi fornitore dallo stesso ingaggiato in relazione al Contratto sia vincolato da termini equivalenti a quelli imposti al Fornitore nella presente Clausola 17. Il Fornitore sarà responsabile del rispetto e dell'adempimento di detti termini da parte di tali soggetti e sarà direttamente responsabile nei confronti della Società per qualsiasi violazione di detti termini da parte di tali soggetti.

(3) Il Fornitore dovrà comunicare prontamente alla Società qualsiasi richiesta relativa a qualsiasi vantaggio finanziario indebito o altro vantaggio indebito di qualunque tipo ricevuta dal Fornitore in relazione all'esecuzione del Contratto.

(4) La violazione della presente Clausola 17 sarà ritenuta una violazione sostanziale, che è irrimediabile in dipendenza della Clausola 14(1)(a).

 

18 CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE ANTISCHIAVITÙ

(1) Il Fornitore non dovrà intraprendere alcuna pratica che equivalga a:

(a) schiavitù o servitù (secondo l'interpretazione di tali termini conforme all'Articolo 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, così come modificata);

(b) lavoro forzato od obbligatorio (così come definito dal Protocollo e dalla Convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione internazionale del lavoro);

(c) traffico di esseri umani; o

(d) organizzare o facilitare il viaggio di un'altra persona ai fini del suo sfruttamento.

(2) Il Fornitore dovrà rispettare, nonché far sì che il medesimo obbligo sia rispettato dai propri funzionari, dipendenti, agenti e subappaltatori e da qualsiasi altro soggetto che svolga dei servizi per il Fornitore o per suo conto in relazione alle presenti Condizioni:

(a) rispettare tutte le Leggi antischiavitù applicabili;

(b) non compiere alcun atto od omissione che costituisca o possa costituire un reato in dipendenza di una qualsiasi Legge antischiavitù;

(c) non attuare o intraprendere consapevolmente alcuna pratica che costituisca o possa costituire un reato in dipendenza di una qualsiasi Legge antischiavitù;

(d) non compiere alcun atto od omissione che determini o possa determinare la violazione da parte della Società di una qualsiasi Legge antischiavitù o la commissione da parte della Società di un reato in dipendenza di una qualsiasi Legge antischiavitù;

(e) rispettare la politica antischiavitù e/o il codice di condotta della Società, così come notificati al Fornitore e di volta in volta aggiornati; e

(f) notificare prontamente alla Società qualsiasi violazione della presente Clausola 18.

(3) La violazione della presente Clausola 18 sarà ritenuta una violazione sostanziale, che è irrimediabile in dipendenza della Clausola 14(1)(a).

19 LEGGI SULLA CRIMINALITÀ FINANZIARIA

(1) Il Fornitore dovrà:

(a) astenersi dall'intraprendere alcuna attività, pratica o condotta che costituirebbe:

un reato di agevolazione dell'evasione fiscale nel Regno Unito in dipendenza dell’Articolo 45(1) della Legge sui fondi di origine illegale del Regno Unito (Criminal Finances Act) del 2017;

un reato di agevolazione dell'evasione fiscale all'estero in dipendenza dell’Articolo 46(1) della Legge sui fondi di origine illegale del Regno Unito (Criminal Finances Act) del 2017; o

un'agevolazione dell'evasione fiscale o un reato analogo in dipendenza di altre leggi applicabili al Fornitore (compresa qualsiasi normativa dell'Unione europea applicabile).

(b) segnalare prontamente alla Società qualsiasi richiesta da parte di terzi di facilitare l'evasione fiscale in dipendenza della Parte 3 della Legge sui fondi di origine illegale del Regno Unito (Criminal Finances Act) del 2017 e/o in dipendenza di altre leggi applicabili al Fornitore (compresa qualsiasi normativa dell'Unione europea applicabile) in relazione all'esecuzione del presente Contratto; e

(c) garantire che tutti i soggetti associati al Fornitore o altri soggetti che stanno eseguendo dei servizi o fornendo dei beni in relazione al presente Contratto rispettino la presente Clausola 19.

(2) Il mancato rispetto della Clausola 19(1) potrà comportare la risoluzione immediata del presente Contratto.

20 PROTEZIONE DEI DATI

(1) Nell'esecuzione dei Servizi e nell'adempimento degli altri suoi obblighi in dipendenza del presente Contratto, il Fornitore dovrà rispettare tutte le Leggi sulla protezione dei dati applicabili.

(2) Il Fornitore non dovrà causare la violazione da parte di alcuna Società Honda di alcun obbligo previsto da una qualunque Legge sulla protezione dei dati e dovrà risarcire alla Società tutti i costi, le perdite, le multe e le spese legali dalla stessa sostenuti per effetto di tale violazione.

(3) Il Fornitore dovrà informare la Società senza indebito ritardo qualora, nell'esecuzione dei Servizi, individui delle aree di mancata conformità effettiva o potenziale a qualsiasi Legge sulla protezione dei dati o alla presente Clausola 20. 

(4) Qualsiasi violazione della presente Clausola 20 da parte del Fornitore costituirà una violazione sostanziale del presente Contratto, che è irrimediabile in dipendenza della Clausola 14(1)(a).

21 LEGGE APPLICABILE

Le presenti Condizioni e tutti i Contratti ivi contemplati saranno disciplinati e interpretati in conformità alle leggi di Inghilterra e Galles e il Fornitore accetta di sottostare alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di Inghilterra e Galles.

22 DISPOSIZIONI GENERALI

(1) Nulla di quanto riportato nelle presenti Condizioni autorizza il Fornitore a stipulare alcun accordo contrattuale in nome o per conto della Società, né si intende o si ritiene che implichi la costituzione di alcuna partnership o joint venture di alcun tipo tra le parti.

(2) Il Fornitore non potrà, senza il previo consenso scritto della Società, cedere, trasferire, attribuire, subappaltare o trattare in alcun altro modo qualsiasi diritto od obbligo della Società di cui nelle presenti Condizioni.

(3) Le presenti Condizioni non saranno applicabili da un soggetto che non vi figuri come parte in dipendenza della Legge sui contratti (diritti di terzi) del Regno Unito (Contracts (Rights of Third Parties) Act) del 1999 o altrimenti.

(4) Nessuna rinuncia da parte della Società rispetto a qualsiasi violazione delle presenti Condizioni da parte del Fornitore sarà ritenuta una rinuncia rispetto a qualsiasi violazione successiva delle stesse o di qualsiasi altra disposizione.

(5) Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni venga dichiarata nulla, annullabile, illegale o altrimenti inapplicabile da parte di una qualsiasi autorità giudiziaria o di altro tipo competente, tale disposizione verrà limitata o eliminata nella misura minima necessaria cosicché le presenti Condizioni rimarranno per il resto pienamente valide, in vigore e applicabili. 

ALLEGATO

Qualora un Ordine includa dei Servizi, si applicheranno anche le disposizioni del presente Allegato.  In tali circostanze, le disposizioni delle Condizioni relative ai Beni si applicheranno anche ai Prodotti destinati alla consegna, dove per "Prodotti destinati alla consegna" si intendono documenti, articoli, beni e materiali sviluppati o forniti dal Fornitore o dai suoi agenti, appaltatori e dipendenti nell'ambito dei Servizi o in relazione ad essi, in qualsiasi forma, compresi eventuali prodotti destinati alla consegna specificati nell'Ordine.

1 Pagamento

In deroga alla Clausola 5(1) di cui sopra, il Fornitore può fatturare i Servizi alla Società al momento o dopo il completamento degli stessi o, se successivo, al compimento delle Condizioni di accettazione (definite di seguito nel Paragrafo 3(2)).

2 Prestazioni

(1)    I Servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nelle date specificate nell'Ordine, comprese le date di esecuzione e le date delle tappe fondamentali.  Laddove non siano specificate date di esecuzione, i Servizi saranno erogati entro un periodo di tempo ragionevole.

(2)    Il Fornitore dovrà:

a.   collaborare con la Società in tutte le questioni relative ai Servizi;

b.   collaborare con qualsiasi fornitore terzo della Società, nella misura ragionevolmente necessaria a consentire la fornitura dei Servizi;

c.   utilizzare personale adeguatamente preparato, esperto e qualificato per svolgere le mansioni assegnate al Fornitore e in numero sufficiente a garantire che gli obblighi di quest'ultimo siano rispettati in conformità al Contratto;

d.   rispettare tutte le leggi, i regolamenti, le politiche normative, le linee guida o i codici di settore applicabili di volta in volta alla fornitura dei Servizi;

e.   salvo diversamente concordato, fornire attrezzature, strumenti, veicoli e quant'altro necessari per la fornitura dei Servizi;

f.    garantire che l'esecuzione dei Servizi in conformità al Contratto soddisfi tutti i requisiti della Società comunicati al Fornitore;

g.   non rischiare in alcun modo di far perdere alla Società qualsiasi licenza, autorità, consenso o autorizzazione su cui si basa per condurre la propria attività; e

h.   non compiere alcuna azione e assicurarsi che i propri dipendenti, appaltatori e rappresentanti autorizzati non compiano alcuna azione che possa ledere la reputazione o il marchio della Società.

(3)    I servizi saranno considerati eseguiti alla conferma del compimento delle Condizioni di accettazione da parte della Società.

(4)    I Servizi non dovranno essere eseguiti a rate se non diversamente concordato per iscritto dalla Società.

(5)    Oltre ai diritti concessi alla Società ai sensi della Clausola 3(3), se il Fornitore non esegue uno qualsiasi dei Servizi entro la data specificata nell'Ordine, la Società avrà diritto (fatti salvi gli altri diritti e rimedi), a sua esclusiva discrezione, di:

a.   risolvere il Contratto in toto o in parte;

b.   acquistare Servizi identici o simili da un altro fornitore;

c.   rifiutare l'esecuzione di ulteriori Servizi ai sensi del Contratto;

d.   recuperare dal Fornitore tutti i costi e le perdite della Società risultanti dal mancato adempimento, compreso l'importo per il quale il prezzo dovuto dalla Società per l'acquisto di tali Servizi presso un altro Fornitore supera il prezzo dovuto ai sensi del Contratto e qualsiasi perdita di profitto; e

e.   tutto o parte di quanto sopra.

(6)  In caso di fornitura dei Servizi e di annullamento totale o parziale di un Ordine da parte della Società, ai sensi della Clausola 3(3), o in conformità al precedente Paragrafo 2(6), la Società sarà tenuta a corrispondere al Fornitore tutti gli importi ragionevolmente sostenuti in relazione ai Servizi concordati tra le parti, a condizione che il Fornitore abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per moderare tali importi.

3 Accettazione, rifiuto e controllo

(1)    Oltre alle disposizioni della Clausola 3(6), la Società non avrà accettato, o non si riterrà che abbia accettato, i Servizi fino a quando non saranno soddisfatte le Condizioni di accettazione e la Società non avrà comunicato per iscritto tale conferma al Fornitore.

(2)    Le "Condizioni di accettazione" sono le seguenti:

a.   i servizi sono stati eseguiti nel luogo indicato nell'Ordine in conformità alla Clausola 3(1);

b.   la Società ha comunicato per iscritto al Fornitore che i Servizi sono stati eseguiti nel pieno rispetto del Contratto, incluso il presente Paragrafo 3.

(3)    La Società avrà il diritto di rifiutare qualsiasi Servizio non pienamente conforme al Contratto, incluso il presente Paragrafo 3. Qualsiasi accettazione di Servizi difettosi, tardivi o incompleti, o qualsivoglia pagamento effettuato a fronte degli stessi, non costituisce una rinuncia a nessuno dei diritti e rimedi della Società, incluso il suo diritto di rifiuto.

(4)    La Società potrà controllare e testare i Servizi in qualsiasi momento e il Fornitore dovrà garantire alla Società l'accesso a, e l'utilizzo di, tutte le strutture ragionevolmente richieste.

(5)    Qualsiasi controllo o test dei Servizi non sarà considerato come un'accettazione dei Servizi o una rinuncia ad altri diritti e rimedi della Società, incluso il suo diritto di rifiuto.

4 Garanzia

(1)    Oltre alle garanzie previste dalla Clausola 6, il Fornitore garantisce e dichiara di:

c.   svolgere i Servizi in conformità all'esercizio di quel grado di competenza, diligenza, prudenza, lungimiranza e prassi operativa che, al momento pertinente, ci si aspetterebbe ragionevolmente e normalmente da una persona preparata ed esperta impegnata in un'attività identica o analoga a quella del Fornitore e ai termini del Contratto;

d.   disporre di tutti i consensi, le licenze e le autorizzazioni necessari per eseguire i Servizi;

e.   garantire che il Contratto sia sottoscritto da un firmatario debitamente autorizzato per conto del Fornitore;

f.    fornire Documentazione di alta qualità per i Servizi, dove Documentazione significa descrizioni, istruzioni, manuali, materiale informativo, dettagli tecnici o altri materiali correlati forniti in relazione ai Servizi;

g.   osservare e garantire che il proprio personale osservi tutte le norme e i regolamenti in materia di salute e sicurezza e qualsiasi altro requisito di sicurezza applicabile in qualsivoglia sede della Società, compreso il luogo in cui i Servizi devono essere eseguiti in base all'Ordine;

h.   garantire che il personale utilizzi ragionevole competenza e cura nello svolgimento dei Servizi e che venga assegnato un numero sufficiente di dipendenti con esperienza, anzianità e qualifiche adeguate per l'esecuzione dei Servizi;

i.    tenere la Società pienamente informata su tutte le attività riguardanti i Servizi e fornirle report sulle attività su richiesta; e

j.    eseguire tali test, inclusi i controlli e i test di accettazione pre-consegna e post-consegna, in relazione ai Servizi prima della consegna o dell'esecuzione, come richiesto dalla Società a sua esclusiva discrezione.

(2)    Il Fornitore accetta che l'approvazione di qualsiasi sua progettazione o Specifica da parte della Società non lo esonera da nessuno dei suoi obblighi ai sensi del presente Paragrafo 4.

(3)    Il Fornitore assicura di comprendere l'attività e le esigenze della Società.

(4)    I diritti della Società ai sensi delle presenti Condizioni si aggiungono, e non escludono o modificano, ai diritti e alle condizioni contenuti nel Supply of Goods and Services Act del 1982, s 12-16.

(5)    La Società potrà esercitare i propri diritti ai sensi della Clausola 6 e del presente Paragrafo 4, indipendentemente dal fatto che i Servizi siano stati accettati in base alle Condizioni di accettazione e non siano stati rifiutati dopo il relativo controllo iniziale ai sensi del Paragrafo 3(3).

(6)    Le disposizioni del Contratto si applicheranno a tutti i Servizi corretti o rieseguiti con effetto dall'accettazione di tali Servizi.

5 Diritti di proprietà intellettuale

(1)    Oltre alle disposizioni della Clausola 9, il presente Paragrafo 5 si applica in relazione ai Diritti di proprietà intellettuale.  In questo Paragrafo 5:-

a.   Per "DPI preesistenti della Società" si intendono tutti i Diritti di proprietà intellettuale sui Materiali e sui Marchi commerciali della Società.

b.   Per "Materiali della Società" si intendono tutti i dati (inclusi i dati personali) trasmessi al Fornitore dalla Società o da qualsiasi Società Honda e/o generati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei Servizi ai sensi del Contratto.

c.   Per "Marchio commerciale della Società" si intende il marchio commerciale della Società o di qualsiasi Società Honda (registrato o meno) fornito dalla Società per l'uso contestuale ai Servizi.

d.   Per "DPI generati" si intendono tutti i Diritti di proprietà intellettuale sui Prodotti destinati alla consegna, diversi dai DPI preesistenti del Fornitore.

e.   Per "DPI preesistenti del Fornitore" si intendono tutti i Diritti di proprietà intellettuale detenuti dal o concessi in licenza al Fornitore e che sono o sono stati sviluppati indipendentemente dal Contratto (prima o meno della data dell'Ordine), in ogni caso, fatto salvo il Paragrafo 5(5), che sono presenti in qualsiasi Prodotto destinato alla consegna o altrimenti necessari o auspicabili per consentire alla Società di ricevere i Servizi.

f.    Per "Materiali di terze parti" si intendono tutti i materiali forniti dal Fornitore e, ai sensi del Paragrafo 5(6), incorporati nei Prodotti destinati alla consegna.

(2)    Il Fornitore e i suoi concessori di licenza manterranno la proprietà di tutti i DPI preesistenti del Fornitore.

(3)    La Società e i suoi concessori di licenza manterranno la proprietà di tutti i DPI preesistenti della Società.

(4)    La Società è titolare di tutti i DPI generati.

(5)    Il Fornitore non incorporerà alcun DPI preesistente del Fornitore nei Prodotti destinati alla consegna senza preventiva approvazione scritta della Società (e la richiesta del Fornitore per tale approvazione scritta deve fare riferimento specifico al fatto che i materiali pertinenti rimarranno di proprietà del Fornitore). Nella misura in cui la Società fornisca la sua preventiva approvazione scritta all'incorporazione dei DPI preesistenti del Fornitore nei Prodotti destinati alla consegna, il Fornitore concede alla Società e a ciascuna Società Honda una licenza priva di royalty, perpetua, irrevocabile, trasferibile e sublicenziabile, mondiale, non esclusiva per l'utilizzo di tali DPI preesistenti del Fornitore per consentire alla Società di ricevere o utilizzare i Servizi e i Prodotti destinati alla consegna.

(6)    Il Fornitore non utilizzerà Materiali di terze parti nei Prodotti destinati alla consegna senza preventiva approvazione scritta della Società (e la richiesta del Fornitore per tale approvazione scritta deve identificare i Materiali di terze parti e fare riferimento specifico al fatto che i Materiali di terze parti rimarranno di proprietà di terzi). Il Fornitore confermerà alla Società tutti i dettagli di eventuali termini di licenza relativi ai Materiali di terze parti, ma farà quanto in suo potere per far sì che tali terze parti forniscano alla Società una licenza perpetua, interamente pagata, mondiale, non esclusiva e priva di royalty per l'utilizzo di tali Materiali al fine di consentire alla Società di ricevere o utilizzare i Servizi e i Prodotti destinati alla consegna.

(7)    Fatta eccezione per i Materiali di terze parti e i DPI preesistenti del Fornitore incorporati nei Prodotti destinati alla consegna con la preventiva approvazione scritta della Società ai sensi dei Paragrafi 5(5) e 5(6), il Fornitore assegnerà alla Società, con garanzia di piena titolarità e liberi da tutti i diritti di terzi, i DPI generati creati nell'ambito del Contratto, unitamente al diritto di agire in giudizio e ottenere il risarcimento dei danni o altre misure in caso di violazione di tali DPI generati.

(8)    Il Fornitore, prontamente su richiesta della Società, eseguirà (o farà in modo che vengano eseguiti) tutti gli ulteriori atti e sottoscriverà (o farà in modo che vengano sottoscritti) tutti gli altri documenti che la Società potrà di volta in volta richiedere allo scopo di assicurarsi il pieno beneficio dei Servizi e dei Prodotti destinati alla consegna, inclusi tutti i diritti, la titolarità e gli interessi correlati ai DPI generati creati, sviluppati o acquisiti ai sensi del Contratto o incorporati nei Prodotti destinati alla consegna.

(9)    Il Fornitore dovrà ottenere la rinuncia a qualsiasi diritto morale sui Prodotti destinati alla consegna, che sia attualmente o che possa essere in futuro riconosciuto a qualsiasi soggetto ai sensi del Capitolo IV della Parte I del Copyright Designs and Patents Act 1988 o di qualsiasi disposizione analoga in qualsivoglia giurisdizione. Tale rinuncia si intenderà a favore della Società e dei suoi licenziatari, sub-licenziatari, cessionari e successori nell'ambito dei Prodotti destinati alla consegna.

(10)  Ove applicabile e ragionevolmente necessario per fornire i Servizi alla Società, la Società concede al Fornitore una licenza limitata, non esclusiva, priva di royalty e non trasferibile per l'utilizzo, la copia e la modifica dei DPI generati e dei DPI preesistenti della Società per la durata del Contratto, a condizione che tali utilizzi, copie o modifiche siano effettuati esclusivamente:

a.   in conformità alle linee guida che la Società potrà indicare al Fornitore e che potranno essere di volta in volta modificate; e

b.   con l'esplicito consenso scritto della Società.

(11)  Il Fornitore garantisce che la ricezione e l'uso dei Servizi e dei Prodotti destinati alla consegna da parte della Società e dei suoi licenziatari e sub-licenziatari non violeranno i diritti, inclusi eventuali Diritti di proprietà intellettuale, di terzi.

(12)  La Società sarà responsabile di tutti i procedimenti relativi ai DPI generati e ai DPI preesistenti della Società e, a sua esclusiva discrezione, deciderà quale azione intraprendere in relazione a qualsiasi violazione o presunta violazione degli stessi.

(13)  Il Fornitore riconosce e accetta di non acquisire alcun diritto su tutti i Diritti di proprietà intellettuale della Società, salvo quanto espressamente previsto nel Contratto.

(14)  Tutti i Materiali della Società sono (e resteranno in ogni momento) di proprietà esclusiva della Società.

(15)  Il Fornitore dovrà indennizzare e tenere indenne la Società e tutte le Società Honda da e contro eventuali perdite, danni, responsabilità, costi (comprese le spese legali) e spese che una qualsiasi Società Honda potrebbe subire o sostenere direttamente o indirettamente a seguito di:

a.   presunta o effettiva violazione da parte del Fornitore dei Diritti di proprietà intellettuale di una terza parte o di altri diritti in relazione alla fornitura o all'esecuzione dei Servizi ai sensi del Contratto ("Rivendicazione di DPI");

b.   richiesta di risarcimento nei confronti della Società o di qualsiasi Società Honda in relazione a perdite, danni, responsabilità, costi e spese sostenuti dai dipendenti o dagli agenti o da qualsiasi cliente di una Società Honda o di una terza parte nella misura in cui tali responsabilità, perdite, danni, lesioni, costi o spese siano stati causati da, si riferiscano a o derivino dai Servizi o da una violazione diretta o indiretta, da un'esecuzione negligente o da una mancata o ritardata esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;

c.   difetti in termini di materiali, qualità, lavorazione o prestazioni dei Servizi.

(16)  Se viene presentata, o è ragionevolmente probabile venga presentata, una Rivendicazione di DPI nei confronti della Società, il Fornitore dovrà tempestivamente e a proprie spese:

a.   garantire alla Società il diritto di continuare a utilizzare e possedere i Diritti di proprietà intellettuale pertinenti; oppure

b.   modificare o sostituire la parte violata dei Diritti di proprietà intellettuale e senza pregiudicare la funzionalità dei Diritti di proprietà intellettuale come stabilito nel Contratto in modo da evitare la violazione o la presunta violazione,

fermo restando che se, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, nessuna delle suddette condizioni può essere soddisfatta in termini appropriati, il Fornitore dovrà (fatto salvo l'indennizzo di cui sopra) rimborsare il prezzo pagato dalla Società in relazione ai Diritti di proprietà intellettuale interessati.

6 Protezione dei dati

(1)    Oltre alle disposizioni della Clausola 20, il presente Paragrafo 6 si applica alle parti in relazione ai Dati personali.  In questo Paragrafo, i termini "Dati personali""Titolare del trattamento""Soggetto interessato""Trattare", e "Trattamento" avranno il significato attribuito loro ai sensi della Legge sulla protezione dei dati; e "Violazione dei dati personali" indicherà una violazione della sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, l'alterazione, accidentale o illecita, o la divulgazione non autorizzata di, o l'accesso non autorizzato a, Dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati.

(2)    Ciascuna parte riconosce che ogni parte ( "Divulgatore dei dati") può divulgare regolarmente all'altra parte ( "Destinatario dei dati") nomi dei contatti del personale, dati ad hoc del cliente, indirizzi e-mail di lavoro e numeri di telefono di lavoro ("dettagli di contatto") al fine di fornire o ricevere i Servizi e gestire il rapporto creato dal Contratto ("Scopo concordato").

(3)    Ciascuna parte dovrà divulgare e ricevere i dettagli di contatto in qualità di Titolare del trattamento e dovrà rispettare tutti gli obblighi imposti a un Titolare del trattamento ai sensi delle Leggi sulla protezione dei dati.

(4)    Il Destinatario dei dati garantisce al Divulgatore dei dati che:

a.   tratterà i dettagli di contatto solo per lo scopo concordato;

b.   non tratterà i dettagli di contatto in modo tale da causare, o poter causare, la violazione delle Leggi sulla protezione dei dati da parte del Divulgatore dei dati;

c.   non divulgherà o trasferirà i dettagli di contatto a terzi situati al di fuori del Regno Unito e/o del SEE, a meno che ciò non sia conforme alle disposizioni delle Leggi sulla protezione dei dati;

d.   adotterà adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per impedire il trattamento non autorizzato o illecito o la perdita accidentale dei dettagli di contatto; e

e.   notificherà al Divulgatore dei dati (nel caso di avvisi alla Società, la notifica sarà inviata tramite e-mail all'indirizzo GDPR@honda-eu.com nonché a qualsiasi altro contatto per gli avvisi indicato nell'Ordine) qualsivoglia incidente sulla sicurezza dei dati che possa influire sui dettagli di contatto non appena ragionevolmente possibile, dove per "Incidente sulla sicurezza dei dati" si intende una Violazione dei dati personali e/o la distruzione, la perdita, l'alterazione, accidentale o illecita, o la divulgazione non autorizzata di, o l'accesso non autorizzato a, Dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati.

(5)    Le parti riconoscono e concordano che ciascuna di esse sarà responsabile, in qualità di Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta dei Soggetti interessati ricevuta in relazione ai dettagli di contatto; inoltre, le parti forniranno ragionevole assistenza e collaborazione all'altra parte nella misura ritenuta necessaria per consentirle di soddisfare tali richieste degli interessati.  In questo Paragrafo 6(5), per "Richieste dei Soggetti interessati" si intende una richiesta, un avviso o un reclamo effettivi o presunti da (o per conto di) un Soggetto interessato che esercita i propri diritti ai sensi delle Leggi sulla protezione dei dati.

(6)    Nella misura in cui il Contratto prevede il trattamento di Dati personali diversi dai dettagli di contatto, le parti stipuleranno accordi per il trattamento dei dati conformi alle Leggi sulla protezione dei dati.

7 Risoluzione

(1)    In aggiunta alle disposizioni di cui alla Clausola 14(2) delle Condizioni, alla risoluzione del Contratto si applicheranno le seguenti disposizioni:

a.   il Fornitore dovrà immediatamente consegnare alla Società tutti i Prodotti destinati alla consegna, siano essi completi o meno, e restituire tutti i Materiali della Società. Qualora il Fornitore non dovesse provvedere a farlo, la Società potrà entrare nella sede del Fornitore e prenderne possesso. Finché non saranno restituiti o consegnati, il Fornitore sarà l'unico responsabile della loro custodia e non li utilizzerà per scopi non connessi al Contratto; e

b.   il Fornitore, se richiesto dalla Società, garantirà a quest'ultima tutta l'assistenza ragionevolmente necessaria al fine di facilitare una transizione senza problemi dei Servizi alla Società o a qualsiasi fornitore sostitutivo nominato dalla Società.